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Antincendio

 

Pratiche prevenzione incendi – CPI

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    Il 7/10/2011 è diventato operativo il D.P.R. 151 del 01/08/2011, contenente il nuovo regolamento delle procedure di prevenzione incendi. Attraverso questo regolamento di semplificazione del procedimento di prevenzione incendi, viene perseguito un duplice obiettivo: rendere più snella e veloce l’azione amministrativa e rendere più efficace l’opera di controllo dei Comandi provinciali.
     
    Per la prima volta, in una materia così complessa, è stata concretamente incoraggiata un’impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza di tutela dei beni coinvolti. I professionisti assumono pertanto un ruolo sempre più centrale nelle procedure di prevenzione incendi, dovendo implementare una progettazione antincendio mirata alla precisa realtà in cui si trovano ad operare e dovendo assicurare alla committenza la più qualificata professionalità e competenza nell’ambito specifico.
     
    Inoltre, oltre al pertinente quadro legislativo in materia, anche il D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) richiede di ottemperare ai principi di prevenzione incendi; qualsiasi Datore di Lavoro deve pertanto garantire le condizioni minime di prevenzione e protezione incendi, anche in assenza di specifiche attività soggette per legge.

     

    Consulta le nostre FAQ più ricorrenti:

    Sono il titolare di una attività; come faccio a sapere se la mia attività è soggetta ai controlli periodici di prevenzione incendi?
    La tua attività è soggetta ai controlli periodici antincendio se la stessa, o una porzione di essa, compare nell’elenco dell’Allegato I del D.P.R. 151 del 01/08/2011.
    Sono il titolare di una attività soggetta ai controlli periodici di prevenzione incendi; come faccio a regolarizzare la mia attività?
    Dovrai ottenere la conformità antincendio; in funzione della categoria della tua attività (A, B e C), dovrai presentare e farti approvare dal Comando provinciale dei VVF un Esame Progetto, oppure presentare direttamente una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) corredata dalla relativa documentazione tecnica. Per fare questo, hai bisogno di un tecnico abilitato: noi siamo a tua disposizione per questi servizi.
    Ho regolarizzato la mia attività soggetta ai controlli periodici di prevenzione incendi; sono in regola in maniera definitiva?
    No. A meno dell’eventuale realizzazione di modifiche all’attività (il cui impatto ai fini della prevenzione incendi deve essere valutato di volta in volta), la conformità antincendio ha una durata di 5 o 10 anni, in base al tipo di attività. Scaduto questo termine, il titolare dovrà presentare la richiesta di rinnovo di conformità con l’ausilio di un tecnico abilitato.
    Sono il titolare di una attività soggetta ai controlli periodici di prevenzione incendi ma non sono in regola perché non ho ottenuto la conformità antincendio oppure ho fatto scadere quella esistente; a cosa vado incontro?
    Il titolare dell’attività è punito con una ammenda (la cui entità è da valutare in base alla gravità dell’omissione) e con l‘arresto sino ad un anno; per quanto riguarda l’attività, il Prefetto può disporre la sospensione della stessa fino all’ottenimento della conformità antincendio.
    Intendo apportare delle modifiche alla mia attività che è in possesso della conformità antincendio: come mi devo comportare per essere in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi?
    Ogni modifica ad una attività soggetta ai controlli periodici antincendio deve essere comunicata al Comando provinciale dei VVF. In funzione dell’entità della modifica, può essere necessaria da una semplice notifica in sede di rinnovo, fino alla presentazione di un nuovo Esame Progetto. E’ importante quindi affidarsi ad un tecnico abilitato che valuterà l’entità della modifica ai fini della prevenzione incendi e definirà la corretta modalità per procedere.  
    Sono il titolare di una attività ma la stessa (o porzione di essa) non è riportata nell’Allegato I del D.P.R. 151 del 01/08/2011; ai fini della prevenzione incendi sono in regola e non ho bisogno di altro?

    No. Qualsiasi attività identificabile come “luogo di lavoro”, deve garantire alcuni requisiti minimi di sicurezza antincendio, così come riportato nel D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.. Il titolare dell’attività deve inoltre essere in possesso di una Valutazione Rischio Incendio e, se l’attività prevede 10 o più dipendenti occupati, deve aver redatto un Piano di Emergenza e deve aver designato i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze.

    Quando è necessario nominare gli “addetti antincendio”? In cosa consiste la loro formazione? A chi posso rivolgermi?
    Come riportato nel D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., il titolare dell’attività deve nominare gli “addetti antincendio” quando il luogo di lavoro prevede 10 o più dipendenti occupati oppure quando l’attività è comunque soggetta ai controlli periodici di prevenzione incendi. In base alla classificazione del rischio dell’attività (eseguita mediante la Valutazione Rischio Incendio), sarà necessario seguire dei corsi di formazione della durata di 4, 8 o 16 ore ove è prevista una parte di teoria ed un’esercitazione pratica sull’utilizzo dei dispositivi antincendio. Noi organizziamo i corsi di formazione (con il rilascio dell’attestazione di frequenza) per le attività a rischio basso (4 ore) e a rischio medio (8 ore); per quelle a rischio elevato (16 ore) si deve ottenere l’idoneità tramite il Comando provinciale dei VVF.
    Ho nominato e formato gli addetti antincendio: sono in regola in maniera definitiva?
    No. La formazione degli “addetti antincendio” deve essere continuamente aggiornata. Più precisamente, in base alla classificazione del rischio dell’attività (eseguita mediante la Valutazione Rischio Incendio), sarà necessario seguire dei corsi di aggiornamento almeno con cadenza triennale della durata di 2, 4 o 8 ore, ove è prevista una parte di teoria ed un’esercitazione pratica sull’utilizzo dei dispositivi antincendio. Noi organizziamo i corsi di aggiornamento (con il rilascio dell’attestazione di frequenza) per le attività a rischio basso (2 ore) e a rischio medio (4 ore); per quelle a rischio elevato (8 ore) si deve ottenere l’idoneità tramite il Comando provinciale dei VVF.
    Lema Studio si propone di garantire un servizio completo nell’ambito della prevenzione incendi, seguendo la committenza nell’espletamento delle pratiche per le attività soggette al controllo periodico di prevenzione incendi.
    Si prefigge inoltre di accompagnarla nell’analisi e nella definizione delle misure minime da garantire per soddisfare i requisiti del D.Lgs. 81/2008, fino alla definizione delle procedure interne di gestione delle emergenze ed alla formazione diretta del personale incaricato alle operazioni di lotta antincendio.

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