progettazione

Termotecnica

 

Progettazione impiantistica – Legge 10/91

  • Attestati Prestazione Energetica (APE)

  • Diagnosi energetiche

  • Pratiche detrazione fiscale

  • Gestione ripartizione del calore

  • Richiedi il tuo preventivo

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    Noi trascorriamo il 90% del nostro tempo in spazi chiusi: è evidente pertanto che la qualità degli ambienti interni influisce notevolmente sul nostro benessere e sulla nostra salute. Nelle nostre abitazioni e nei luoghi ove lavoriamo, l’edificio e l’impianto sono un unico sistema che deve essere il più efficiente possibile. Per raggiungere il benessere termico, è auspicabile minimizzare i consumi di energia necessari al mantenimento di quelle condizioni ambientali che favoriscono il benessere stesso.
     
    Sentiamo sempre più spesso parlare di “edificio a energia quasi zero”; ormai è definitivamente terminata l’era dell’energia a basso costo e numerosi studi scientifici hanno evidenziato come i maggiori consumatori di energia primaria nell’Unione Europea non sono né il settore dei trasporti né quello dell’industria, bensì l’edilizia. In Italia, il 40% del consumo energetico è da attribuire agli edifici residenziali ed al terziario. Le nuove disposizioni di legge, che entreranno in vigore dal 1 luglio 2015, imporranno dei nuovi requisiti prestazionali minimi che tutti gli edifici nuovi, soggetti a ristrutturazione importante o a riqualificazione energetica dovranno rispettare. L’obiettivo comune è che dal 01/01/2021 tutti questi edifici dovranno essere ad energia quasi zero.
     
    In questa ottica, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005 e s.m.i., è diventato obbligatorio l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE ), ad oggi sostituito con l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), lo strumento per valutare le prestazioni energetiche di un immobile.
    Dal 04/08/2013 tutti gli immobili oggetto di trasferimento a titolo oneroso, locazione, donazione o semplicemente interessati a lavori di ristrutturazione o a nuova costruzione devono essere dotati di APE. Tale disposizione deve essere intesa come la volontà di rendere consapevole ogni cittadino delle performance energetiche dell’unità immobiliare di interesse e, allo stesso tempo, di favorire l’adozione di politiche di risparmio energetico, agevolate mediante il riconoscimento di contributi, detrazioni fiscali ed incentivi regionali, nazionali e comunitari.

     
    Raggiungere l’obiettivo di una casa confortevole, con ottime prestazioni energetiche nel rispetto dell’ambiente, esige per prima cosa una progettazione qualificata per evitare lo spreco di energia e contenere i costi di gestione. La scelta di idonei materiali, di tecnologie innovative e di sistemi impiantistici performanti permette la riqualificazione o la realizzazione di abitazioni a bassissimo consumo energetico che offrono, contemporaneamente, un elevato comfort termico.

     

    Consulta le nostre FAQ più ricorrenti:


    Legge 10

    Cos'è una Legge 10?
    Quella che viene comunemente chiamata “Legge 10” consiste in una relazione tecnica che il proprietario di un immobile oggetto di lavori edili deve allegare al progetto edilizio da presentare in Comune per poter ottenere le autorizzazioni necessarie ad operare. Prende questo nome dalla Legge del 09/01/1991 n. 10.
    Cosa serve una Legge 10?
    La relazione tecnica serve a dimostrare che l’edificio (o sua pertinenza) interessato dai lavori presenta le performance energetiche necessarie, rientrando nei parametri minimi richiesti per legge.
    Quando serve una Legge 10?
    Come indicato dal D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. la Legge 10 deve essere presentata nei seguenti casi:

  • edifici di nuova costruzione;
  • demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;
  • ristrutturazioni totali o parziali e interventi di manutenzione straordinaria di edifici;
  • ampliamento volumetrico, il cui volume lordo a temperatura controllata o climatizzata sia superiore al 20% dell’esistente;
  • nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
  • sostituzione generatore di calore (quando abbia almeno una potenza superiore a 35 kW).
  • Quali informazioni deve riportare una Legge 10?
    Secondo l’allegato E del D.Lgs. 192/2005, decreto che rappresenta l’attuazione della Legge 10/91, la relazione progettuale deve contenere le seguenti informazioni:

  • informazioni generali sull’edificio, sul committente e sui professionisti coinvolti dalla progettazione all’esecuzione;
  • fattori tipologici dell’edificio (piante, sezioni, prospetti);
  • parametri climatici della località;
  • dati tecnici e costruttivi dell’edificio (superfici, volumi, temperature di progetto);
  • dati dell’impianto termico;
  • principali risultati dei calcoli del fabbisogno energetico;
  • richiesta di eventuali deroghe;
  • allegati tecnici;
  • dichiarazione di rispondenza alle prescrizioni.

  • Certificazione energetica

    Cos'è la certificazione energetica?
    La certificazione energetica è una procedura con cui si valutano le prestazioni energetiche di un immobile. Il documento rilasciato al termine di questa procedura si chiama APE, ovvero Attestato di Prestazione Energetica; tale documento restituisce una stima dei consumi per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda sanitaria e, prossimamente, anche per i consumi dovuti al raffrescamento estivo, illuminazione e ventilazione dell’unità immobiliare di interesse.
    Quali dati riporta l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)?
    L’APE riporta la classe energetica, chiamata “targa energetica”, ed un valore identificato come “indice di prestazione energetica”.
    La classe energetica corrisponde ad una lettera che, con le nuove disposizioni in vigore dal 1 ottobre 2015, va da A4 (ottime prestazioni energetiche) a G (insufficienti prestazioni energetiche), ottenuta mediante una operazione di diagnosi sull’esposizione, sull’involucro e sugli impianti termotecnici dell’unità immobiliare di interesse. Specificamente, l’indice di prestazione energetica è l’energia totale per la climatizzazione consumata ogni anno dall’edificio riferita ad un metro quadro di superficie.
    In quali casi si deve fare la certificazione energetica?
    L’Attestato di Prestazione Energetica deve essere prodotto per legge nei seguenti casi:

  • edifici di nuova costruzione all’atto di chiusura dei lavori ai fini dell’ottenimento dell’agibilità;
  • ristrutturazione edilizia all’atto di chiusura dei lavori ai fini dell’ottenimento dell’agibilità;
  • compravendita di edifici, appartamenti o quote degli stessi (anche se eseguiti a titolo gratuito);
  • locazione di intero immobile o singole unità immobiliari;
  • edificio pubblico esistente ed utilizzato dalla pubblica amministrazione con superficie utile maggiore di 500 m2 (tale soglia scende a 250 m2 dal 09/07/2015);
  • contratti di gestione calore presso la pubblica amministrazione;
  • annunci immobiliari (compravendita e locazione).
  • In quali casi NON si fa la certificazione energetica?
    L’Attestato di Prestazione Energetica non deve essere redatto nei casi di:

  • fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
  • unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazione d’uso: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, locali adibiti a depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi ed a tutte le altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati;
  • edifici dichiarati inagibili;
  • edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato;
  • fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile;
  • Qual'è la durata dell'APE?
    L’APE ha una validità di 10 anni dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico regionale. Tale validità decade prima della scadenza dei 10 anni qualora vengano effettuati interventi che modificano le prestazioni energetiche dell’edificio.
    È possibile produrre un unico APE per più unità immobiliari?
    Nel caso di un condominio in cui sono presenti più unità immobiliari ed un unico impianto centralizzato di climatizzazione è possibile raggruppare le unità che hanno lo stesso orientamento, geometria, destinazione d’uso e situazione al contorno.
    E’ necessario l’APE per le detrazioni fiscali?
    L’APE è obbligatorio solo per ottenere gli incentivi in seguito ad alcuni interventi indicati dalla Finanziaria 2007, come quelli grazie ai quali si consegue un risparmio energetico della climatizzazione invernale pari al 20%, per la coibentazione delle strutture opache e per la sostituzione degli infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari. Le spese per redigere l’APE sono detraibili perché obbligatorie per ottenere l’agevolazione fiscale.
    Chi deve provvedere a far redigere l’APE?
    Salvo accordi diversi fra le parti, in caso di compravendita o locazione è il venditore o locatore che deve provvedere a far redigere l’APE, con la finalità di rendere consapevole l’acquirente o locatario delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare oggetto di compravendita o locazione.
    A quali sanzioni vado incontro se non presento l’APE nei casi richiesti?
    Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è presente una clausola con la quale l’acquirente o il locatario dichiarano di aver ricevuto l’APE.
    In mancanza della dichiarazione o nel caso in cui l’APE non venga allegato, le parti devono pagare, in parti uguali, una multa che varia dai 3000 € ai 18000 € in caso di compravendita. Nelle locazioni di singole unità immobiliari la multa varia tra i 1000 € e i 4000 €; se il contratto ha una durata inferiore a tre anni, la sanzione è ridotta della metà.
    Facendo degli esempi concreti:
    – Mancata allegazione APE in caso di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia multa da 3.000 a 18.000 euro.
    – APE omesso in caso di vendita: da 3.000 a 18.000 euro.
    – Mancata dicitura APE nuovo contratto di locazione: da 3 mila ai 18 mila euro, per le locazioni di singole unità immobiliari multa tra i 1.000 e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà.
    – Mancata indicazione prestazione energetica su offerta pubblicitaria di vendita o locazione anche da parte di agenzia immobiliare: multa da 500 a 3.000 euro.
    Cosa succede se l’APE è errato o non veritiero?
    Si ricorda che l’APE è un atto pubblico per cui il tecnico abilitato che sottoscrive il documento si assume una responsabilità diretta e, in caso di dichiarazione false, è punibile ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale.
    Nel caso in cui l’APE venga dichiarato errato o non veritiero, lo stesso viene annullato e perde automaticamente di validità. Nell’eventualità di una certificazione energetica errata in caso di compravendita o locazione, l’acquirente o locatario può adempiere per vie legali nei confronti del venditore o locatore, richiedendo anche l’annullamento del contratto di compravendita o affitto nei casi più gravi.
    Pertanto si consiglia sempre di diffidare dei tecnici che propongono certificazioni a prezzi troppo concorrenziali non garantendo quei servizi minimi ma doverosi (come, ad esempio, il sopralluogo dell’unità immobiliare interessata) per la redazione di una pratica corretta.

    Lema Studio si propone di offrire un servizio competente accompagnando la committenza nelle fasi di analisi, progettazione termotecnica e certificazione energetica dell’unità immobiliare di interesse, nella ricerca di un risultato che soddisfi le esigenze del cliente.

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